(massima n. 1)
Non sussiste la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello dichiari la nullitā della sentenza di primo grado, in quanto tale decisione non rientra nel novero delle sentenze per le quali č tassativamente consentita l'impugnazione della parte civile dall'art. 576 c.p.p., e cioč i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile e la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio ai soli effetti della responsabilitā civile.