(massima n. 1)
La novella dell'art. 593 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione della inappellabilitą delle sentenze di proscioglimento, non ha fatto venire meno in capo alla parte civile il potere di appello, ai soli effetti della responsabilitą civile, delle sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 576 c.p.p.