(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la parte civile č legittimata, ex art. 576 c.p.p., a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, ai soli effetti della responsabilitą civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilitą del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta riguardante esclusivamente l'affermazione di responsabilitą dell'imputato prosciolto, senza alcun riferimento all'azione risarcitoria, rende inammissibile l'impugnazione.