(massima n. 1)
Il giudice di appello, nel dichiarare l'inammissibilità, per rinuncia all'impugnazione, dell'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione dal Pubblico Ministero e l'estinzione del reato per prescrizione in relazione all'impugnazione della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.