(massima n. 1)
Il contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la nullitą della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare tale divergenza mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 547 c.p.p.