(massima n. 1)
In tema di nullità della sentenza, l'asserita mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità se non vengono specificate nell'impugnazione sia il contenuto delle richieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame. La nullità infatti può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di illustrare le proprie conclusioni, dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola, dalla immotivata non ammissione di prove rilevanti ai fini del decidere.