(massima n. 1)
Non costituisce motivo di nullità della sentenza il fatto che, nelle more della estensione della motivazione del provvedimento, il giudice relatore tenga conto di eventuale giurisprudenza sopravvenuta dopo l'intervenuta lettura del dispositivo del processo poiché ciò non incide in alcun modo sulla decisione già presa e riguarda semmai ipoteticamente solo il suo argomentare.