(massima n. 1)
La nullità della sentenza in caso di mancata sottoscrizione del giudice, ai sensi dell'art. 546 comma terzo c.p.p., sussiste soltanto quando detta mancanza sia completa; il che non si verifica quando, pur mancando la sottoscrizione del giudice estensore, vi sia però quella del presidente del collegio giudicante, risolvendosi in tal caso la detta mancanza in una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria mediante la procedura di correzione degli errori materiali. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del giudice fosse certamente dovuta a mera negligenza o disattenzione).