(massima n. 1)
Qualora la sentenza sia priva, per qualsivoglia causa della firma del presidente del collegio giudicante, si realizza secondo il dettato dell'art. 546 c.p.p. 1930 e dell'art. 546 del nuovo codice di rito una ipotesi di nullitā e non giā di mera irregolaritā: il dato legislativo infatti č tale da ritenere che siffatta sanzione, espressamente prevista dalle citate norme, si riferisca a ciascuna delle richieste sottoscrizioni (quella del presidente e quella dell'estensore). L'invaliditā in questione non rientra peraltro tra le nullitā di carattere assoluto o di ordine generale, ma si configura come relativa; ciō in quanto la sottoscrizione della sentenza attiene al momento formativo della documentazione e non a quello della decisione e pertanto non riguarda la capacitā e la costituzione del giudice. Conseguentemente la relativa eccezione deve essere sollevata a pena di decadenza nell'atto di gravame avverso la sentenza stessa, con esclusione della possibilitā di formularla solo nel corso del giudizio di impugnazione.