Cassazione penaleSez. IIordinanza n. 2185del 27 luglio 1996
(1 massima)
(massima n. 1)
Qualora il presidente di un collegio giudicante abbia provveduto personalmente a redigere la motivazione della sentenza, č necessaria e sufficiente per la validitā dell'atto la sua sola sottoscrizione.