(massima n. 1)
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullitą della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p.. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione della sentenza riguardante il calcolo della pena finale).