(massima n. 1)
La nullità sancita dall'art. 546, comma 3, c.p.p., per la mancanza o incompletezza del dispositivo, riguarda esclusivamente la sentenza redatta dal giudice a norma dell'art. 546 c.p.p.; analoga sanzione non è prevista, viceversa, per quanto concerne il dispositivo che il giudice è tenuto a redigere a norma dell'art. 544, comma 1, c.p.p., e che è destinato ad essere letto in udienza, sicché è da ritenere che la mancata redazione del dispositivo pronunciato in udienza non incide sulla validità della sentenza redatta e sottoscritta dal giudice in conformità di quanto disposto dall'art. 546 c.p.p.