(massima n. 1)
In tema di formazione della sentenza penale, va distinto il dispositivo — redatto e sottoscritto dal presidente non appena conclusa la deliberazione, nel quale è indicata la volontà dello Stato in relazione alla pretesa punitiva — dalla motivazione, in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata. L'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento al momento dell'emissione della sentenza-decisione, mentre il venir meno delle stesse nel momento della redazione della motivazione non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato: d'altra parte l'art. 546 comma 2 c.p.p. esclude qualsiasi rilevanza di carattere sostanziale al venir meno della stessa persona fisica del giudice («per morte o per altro impedimento») dopo la deliberazione della sentenza, limitandosi soltanto ad impartire disposizioni dirette a disciplinare in quale modo sostituire la sottoscrizione non più possibile. (Nella fattispecie il Supremo Collegio ha disatteso la censura mossa dal ricorrente il quale aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado in quanto sottoscritta da un presidente che al momento del deposito della stessa aveva cessato di far parte dell'ordine giudiziario).