(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 546 comma terzo c.p.p. (requisiti della sentenza) sanziona a pena di nullitą la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. Viceversa, nessuna nullitą si verifica per l'omissione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione essere contenuta nel corpo del provvedimento.