(massima n. 1)
Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo — che di conseguenza non può subire modifiche, integrazioni e sostituzioni con la motivazione — è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Detto principio non vale, invece, quando dispositivo e motivazione non sono separati ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento sicché è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.