(massima n. 1)
Non ricorre il vizio di omesso esame, quale vizio della motivazione, quando il giudice di merito abbia considerato e valutato i risultati delle prove (relative, nella specie, ad omicidio colposo relativo ad investimento di pedone da parte di conducente di ciclomotore) in modo completo e senza errori logici o giuridici.