(massima n. 1)
Non basta la mera contraddittorietà formale della motivazione per dar luogo alla nullità della sentenza. Occorre che le affermazioni apparentemente contrastanti facciano leva sugli stessi presupposti di fatto, sicché non vi è contrasto reale tra affermazioni formalmente contraddittorie se esse riguardano presupposti di fatto differenti. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto non contraddittorie l'esclusione della diminuente per la lieve entità del fatto, di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 309/90, e la concessione delle attenuanti generiche nella misura massima).