(massima n. 1)
In tema di valutazione del vizio di mancanza o illogicità della motivazione, deve ritenersi legittimo — allorquando le decisioni delle due sedi di merito conformemente concludono al riguardo — anche un rinvio agli argomenti esposti dalla pronuncia di prime cure, salvo che con i motivi di appello non siano state poste specifiche questioni, per le quali l'apparato argomentativo della sentenza del giudice sovraordinato deve essere autonomo ed autosufficiente.