(massima n. 1)
In tema di motivazione della sentenza di appello, deve ritenersi ammissibile quella redatta per relationem a quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza di primo grado non contengano elementi di novitā con riferimento a quelli giā esaminati e disattesi in primo grado; invero il giudice di appello non č tenuto ad riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia giā soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici.