(massima n. 1)
Nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga pił vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all'art. 133 c.p.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entitą del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruitą della pena inflitta, tanto pił si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale.