(massima n. 1)
L'omessa indicazione, nell'intestazione di un'ordinanza del tribunale, della data o dei nomi dei giudici che poi ritualmente lo sottoscrissero e lo depositarono non comporta la nullitā del provvedimento: basti al proposito rilevare che questa sanzione non č prevista dall'art. 546 c.p.p. per una siffatta situazione nemmeno con riguardo alle sentenze che pure, a differenza delle ordinanze, sono atti a forma disciplinata.