(massima n. 1)
È priva di conseguenze sul piano processuale la mancata indicazione nell'estratto notificato all'imputato della sentenza di primo grado dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo, e 546, comma terzo, c.p.p., non è compresa l'indicazione prevista dalla lettera a) del comma primo dell'art. 546. (Nella specie la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comunque priva di fondamento la censura — dedotta con i motivi di appello — sia perché dal decreto di citazione risultava che il giudice si identificava nel Pretore di S. Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, sia perché, costituendo le sezioni distaccate mere articolazioni delle preture circondariali, l'autorità è comunque agevolmente identificabile).