(massima n. 1)
Per l'inosservanza delle disposizioni concernenti la pubblicazione della sentenza la legge non prevede alcuna sanzione, sicché la mancata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza comporta unicamente l'effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell'art. 545, terzo comma, nuovo codice di procedura penale e di impedire la decorrenza dei termini per l'impugnazione.