(massima n. 1)
Allorché l'appello si sia svolto con le forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioè in camera di consiglio, la lettura del dispositivo in udienza, imposta dall'art. 545 stesso codice solo per i processi che si svolgono in dibattimento pubblico, è meramente facoltativa e l'omissione di tale lettura, seguita da regolare deposito in cancelleria, ha come semplice conseguenza lo spostamento della data di pubblicazione della sentenza — e, quindi, del dies a quo ai fini dell'impugnazione — dalla data di udienza a quella dell'avviso di deposito della pronuncia, secondo quanto previsto dall'art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.