(massima n. 1)
Qualora vengano aperte finestre in un incavo del muro contiguo al fondo altrui, esse debbono considerarsi ai fini della distanza dal detto fondo come se fossero state aperte sulla superficie del muro e non sulla parete dell'incavo: la distanza dall'altrui fondo, in altre parole, va misurata non dalla profonditā dell'incavo, ma dal muro su cui l'incavo č praticato, con la conseguenza che esse finestre, ai sensi dell'art. 903 c.c., non possono avere le caratteristiche della veduta, ma debbono essere ridotte a luci.