(massima n. 1)
È configurabile l'interesse a impugnare dell'imputato che non sia stato assolto per non aver commesso il fatto, ma ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p., sia perché l'ordinamento tutela in via primaria il diritto alla reputazione, evidentemente compromesso dall'elemento di dubbio insito nell'assoluzione in esame, sia perché un simile proscioglimento potrebbe recare pregiudizio al soggetto interessato nell'ambito del suo rapporto di impiego. (Fattispecie nella quale l'imputato, funzionario dell'amministrazione finanziaria, era assolto a norma dell'art. 530, comma secondo, c.p.p., dall'imputazione di concussione e di violenza privata. La Suprema Corte ha rilevato che una simile pronuncia avrebbe potuto avere ripercussioni nelle scelte discrezionali della pubblica amministrazione relative alla carriera del funzionario).