(massima n. 1)
L'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, non può neppure essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Ed invero, l'impugnazione si configura sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico. (Nella specie la Corte non ha ritenuto che sussistesse l'interesse all'impugnativa da parte dell'imputato assolto con la formula di cui all'art. 530, secondo comma, c.p.p.).