(massima n. 1)
Nel caso di ricorso per cassazione contro una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove la Corte di cassazione deve fare applicazione dell'art. 254 delle norme transitorie relative al nuovo codice di procedura penale e, a norma dell'art. 538, ultimo comma, c.p.p. del 1930, deve provvedere alla rettificazione sostituendo la formula dubitativa con la formula piena che il giudice di merito avrebbe adottato se avesse ritenuto la prova mancante anziché insufficiente. Qualora solo l'imputato sia ricorrente la Corte di cassazione provvede alla rettificazione senza esaminare i motivi del ricorso.