(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari che ritenga di non poter accogliere la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna ha l'alternativa di restituire gli atti al P.M. ovvero di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma non può prosciogliere l'imputato in caso di mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova, ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p., perché una siffatta pronuncia è consentita solo nella fase conclusiva del dibattimento, a prescindere dal rito seguito.