(massima n. 1)
Nel vigente ordinamento processuale non può riconoscersi un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato a proporre impugnazioni avverso sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e cioè per ritenuta mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova della colpevolezza.