(massima n. 1)
Nell'ipotesi di censura sulla logicità della motivazione fornita in ordine al dubbio sulla sufficienza della prova, ovvero, sul bilanciamento degli elementi probatori, vanno ribaditi i limiti alla cognizione della Corte di cassazione in tema di critica a decisione di merito sostenuta dalla insufficienza di prove, formula con la quale non è più consentito definire il processo (art. 530 del nuovo codice di procedura penale), ma che pure, sotto il profilo della sintesi del percorso logico-razionale della motivazione, non può essere soppressa, nulla potendo, neppure il legislatore, impedire al giudice di manifestare ragioni di perplessità, di incertezza. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso del P.G. non potesse trovare accoglimento, non rivenendosi, nella decisione impugnata, vizi logici e giuridici ed errori di diritto conoscibili).