(massima n. 1)
In tema di sentenza di assoluzione ex art. 530, comma secondo, c.p.p., si ha l'insufficienza della prova solo se la prova non assume quella consistenza ed efficacia tale da poter fondare una affermazione di responsabilitą; mentre si ha la contraddittorietą della prova quando sussiste l'equivalenza delle prove di reitą con quelle di innocenza. Non si versa né nell'una né nell'altra situazione se il giudice svalorizza motivatamente determinate prove, di modo che esse non ritornano pił nella valutazione complessiva del materiale probatorio che il giudice deve compiere ai fini della decisione.