(massima n. 1)
In tema di cause di giustificazione, in forza del disposto di cui al terzo comma dell'art. 530 c.p.p. il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione. Il concetto di dubbio contenuto in tale disposizione deve essere ricondotto a quello di «insufficienza» o «contraddittorietą» della prova di cui al secondo comma dell'art. 529 c.p.p. ed al secondo comma dello stesso art. 530 c.p.p., sicché, quando la configurabilitą di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, č necessario procedere ad un'indagine sulla probabilitą della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterą all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterą la condanna. Allorquando, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarą parimenti di condanna, qualora non siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque il giudice a dubitare seriamente della configurabilitą o meno di una scriminante.