(massima n. 1)
In presenza di una sentenza di assoluzione recante, nel dispositivo, la formula Ģil fatto non č previsto dalla legge come reatoģ ma caratterizzata, nella motivazione, anche dalla presenza di ampie ed analitiche argomentazioni volte a dimostrare, nel merito, l'inesistenza di prove in ordine all'elemento materiale ed a quello psicologico del reato ipotizzato a carico dell'imputato, il pubblico ministero non puō, a pena di inammissibilitā, limitandosi alla confutazione in diritto dell'affermazione contenuta nel dispositivo, proporre ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comportando la detta limitazione acquiescenza alla statuizione di merito, con conseguente passaggio in giudicato della medesima.