(massima n. 1)
È censurabile per difetto di motivazione la sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., nella quale non si indichino ragioni atte a giustificare il mancato accoglimento della sollecitazione rivolta dal pubblico ministero al giudice per l'assunzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di una prova di potenziale decisività a sostegno dell'accusa (principio affermato, nella specie, con riguardo alla mancata assunzione come teste della persona offesa, motivata soltanto, nonostante la sua accertata presenza in udienza, con il rilievo che la stessa non era stata indicata nel decreto di citazione a giudizio). (Mass. redaz.).