(massima n. 1)
Con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli «al di lą di ogni ragionevole dubbio» di cui all'art. 5 della legge n. 46 del 2006, modificativo del comma primo dell'art. 533 c.p.p., il legislatore ha formalizzato un principio gią acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all'art. 530, comma secondo, c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietą della prova l'imputato va assolto