(massima n. 1)
Il proscioglimento nel merito all'esito del giudizio, in caso di contraddittorietą o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilitą, oltre che in caso di necessaria valutazione, in sede di appello, ai fini civilistici, del compendio probatorio, e in caso di ritenuta infondatezza nel merito dell'impugnazione del P.M. avverso una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p., anche laddove il giudice di appello debba valutare compiutamente gli elementi di prova al fine di pronunciarsi, per confermarla o revocarla, sulla confisca dei beni disposta con la sentenza di primo grado.