(massima n. 1)
L'assoggettamento del fondo del vicino ad una servitù pubblica di passaggio esonera sia dal rispetto delle distanze di cui all'art. 905 c.c. (apertura di vedute dirette e balconi), che dall'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. in tema di luci, in quanto entrambe le norme, ispirate dall'esigenza di riservatezza del fondo limitrofo, non hanno ragione di essere applicate quando tale riservatezza è esclusa dalla pubblicità dell'uso cui il fondo stesso è soggetto.