(massima n. 1)
L'apertura di finestre lucifere nel proprio muro costituisce l'esercizio di una facoltą del diritto di proprietą fondiaria consentita quale che sia la distanza dal fondo altrui, essendo attribuito al proprietario confinante soltanto il diritto di chiudere tali finestre in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale sono aperte e quello di esigere la conformitą alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.