(massima n. 1)
L'art. 900 c.c. — che definisce vedute, o prospetti, quelle aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente — non fissa un comportamento rigidamente tipico per l'atto di affacciarsi ipotizzato, sicché è rimesso al giudice, nei casi concreti, di verificare se, tra le possibilità che l'opera specifica consente all'osservatore di media altezza, rientri o meno alcuna qualificabile come affaccio, o prospetto, verso il fondo del vicino, tenuto conto sia delle caratteristiche strutturali dell'opera che delle posizioni rispettive degli immobili interessati. «Affacciarsi», nell'uso corrente che può presumersi recepito dal legislatore nella definizione delle vedute (art. 900 c.c.), è il porsi l'osservatore di media altezza, comodamente, senza pericolo e senza l'ausilio di alcun mezzo artificiale, col petto, protetto dall'opera, a livello superiore a quello massimo dell'opera stessa nel punto di osservazione, in modo da poter sporgere oltre tale livello il capo e vedere, anche obliquamente e lateralmente, l'immobile altrui e, nello stesso tempo, da poter esser visto dall'esterno. Lo spessore del parapetto e le sporgenze del muro su cui esso insiste non sono di per sé situazioni necessariamente escludenti la veduta allorché impediscono all'osservatore affacciato di estendere lo sguardo fino ai piedi del muro medesimo. Ricorrendo siffatte situazioni, soccorre il criterio della destinazione normale e permanente dell'opera, in rapporto alla struttura e conformazione di essa nonché alla situazione dei luoghi, criterio la cui applicazione è rimesso al prudente e motivato giudizio di merito.