(massima n. 1)
L'esistenza di un'opera muraria munita di parapetti e di muretti dai quali sia obiettivamente possibile guardare e affacciarsi comodamente verso il fondo del vicino, ancorché trattisi di opera che abbia pure funzione divisoria, è sufficiente a integrare una veduta e il possesso della relativa servitù, senza che occorra anche l'esercizio effettivo dell'affaccio, essendo la continuità dell'esercizio della veduta normalmente assorbito nella situazione oggettiva dei luoghi.