(massima n. 1)
La lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento — che il giudice può disporre «anche d'ufficio» ai sensi dell'art. 511 comma 1 c.p.p. è riconducibile all'esercizio di un potere-dovere del giudice, il quale, in alternativa, può solo «indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione» (artt. 511, comma 5, c.p.p.): indicazione, che la norma rende equivalente alla lettura, salve le eventuali diverse richieste delle parti. Si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 511 citato che l'atto, contenuto nel fascicolo per il dibattimento, può assumere, anche da solo, rilevanza di prova da porre a base della decisione, a condizione che esso sia reso a tal fine utilizzabile; sia, cioè, sottoposto al vaglio delle parti, mediante la lettura, disposta dal giudice (comma 1) ovvero mediante l'indicazione, da parte del medesimo giudice, circa l'utilizzabilità dell'atto in questione ai fini della decisione (comma 5).