(massima n. 1)
I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve essere data lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p.; essi tuttavia costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attivitą irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati, ma non per quanto attiene alle ragioni che determinarono la polizia giudiziaria a compiere l'atto. Tale motivazione, prevista dall'art. 355 c.p.p. attiene non all'efficacia probatoria, ma alla verifica della legalitą del provvedimento che l'ordinamento rimette al P.M. in sede di convalida. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che il verbale di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente fornisce elemento di prova in ordine al rinvenimento della sostanza e al vincolo su essa apposto, ma non possono trarsi dal testo del documento, anche se letto integralmente, elementi per valutare la destinazione allo spaccio della medesima sostanza, elementi che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale mediante l'assunzione quali testi degli agenti operanti).