(massima n. 1)
La previsione del secondo comma dell'art. 511 c.p.p., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, non è circoscritta all'ipotesi che detto esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (ipotesi contemplata, invece, dal successivo art. 512) ma riguarda ogni caso di mancato espletamento dell'esame, il che può avvenire anche per accordo delle parti od acquiescenza di una di esse alla richiesta dell'altra o per la mancata comparizione dell'esaminando.