(massima n. 1)
I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tra cui il verbale di sequestro, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p.; essi, tuttavia, costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attivitą irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati.