(massima n. 1)
In conseguenza delle modifiche apportate all'art. 500 c.p.p. con la L. 7 agosto 1992, n. 359 in tema di esame testimoniale, debbono ritenersi acquisibili, anche in grado di appello, le dichiarazioni rese dai testi nella fase delle indagini preliminari se utilizzate nel dibattimento di primo grado per le contestazioni; a seguito di tali modifiche legislative i limiti previsti dagli artt. 511 e seguenti c.p.p., relativamente alle letture consentite, risultano necessariamente ristretti, dovendosi ritenere che sia consentita in appello la lettura anche di quegli atti che, solo a causa di un divieto legislativo non pił in vigore, non sono stati acquisiti dal giudice di primo grado.