(massima n. 1)
In caso di variazione della composizione fisica del collegio giudicante non dą luogo a violazione del principio dell'immutabilitą del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p., il fatto che il nuovo collegio, previa rinnovazione del dibattimento mediante lettura, ai sensi dell'art. 511, comma 2, c.p.p., dei verbali delle prove orali assunte dal collegio precedente, ed in assenza di opposizioni o richieste delle parti, adotti la propria decisione sulla base di dette prove, fermo restando che, qualora le parti abbiano invece chiesto un nuovo esame del dichiarante, il collegio deve decidere sulla ripetizione o meno della prova in base ai criteri generali dettati dagli artt. 190, comma 1, e 190 bis c.p.p., fornendo al riguardo adeguata motivazione.