(massima n. 1)
La lettura dei verbali di dichiarazioni assunte all'estero — mediante rogatoria internazionale e senza la garanzia del contraddittorio — ed acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p. è disposta a norma dell'art. 511 comma 2, c.p.p. solo dopo l'esame della persona che ha reso le predette dichiarazioni, tranne che l'esame non abbia luogo per «accertata impossibilità di natura oggettiva» di assunzione del dichiarante, come previsto dall'art. 111 quinto comma della Costituzione. L'accertamento di tale impossibilità di «natura oggettiva» — tenuto conto che si tratta di eccezione alla regola generale stabilita nel quarto comma dell'art. 111 della Costituzione — richiede una rigorosa verifica della regolare citazione all'estero delle persone e il controllo di un eventuale stato di detenzione e, in tal caso, l'attivazione delle procedure stabilite per ottenere la traduzione temporanea in Italia dei dichiaranti detenuti o la loro assunzione mediante rogatoria con le garanzie del contraddittorio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione, assunta in base anche alla prova dichiarativa acquisita mediante lettura, ed ha stabilito che il giudice di merito deve verificare, in virtù del principio di diritto enunciato, se l'effettivo espletamento dell'esame in dibattimento non sia possibile attraverso le predette attività di collaborazione internazionale).