(massima n. 1)
In tema di istruzione dibattimentale, la lettura di una relazione o di un atto peritale, avvenuta senza il previo esame del suo autore, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., non determina la inutilizzabilitą dei medesimi, ma una nullitą generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, nullitą soggetta, pertanto, ai limiti di deducibilitą di cui all'art. 182 c.p.p. e alle sanatorie di cui all'art. 183 c.p.p.