(massima n. 2)
In tema di istruzione dibattimentale, nel caso di rinnovata assunzione delle prove per mutamento della composizione del collegio giudicante, può legittimamente darsi lettura, ai sensi del primo comma dell'art. 511 c.p.p., senza procedere a nuove audizioni e senza il consenso della difesa, dei verbali degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 480, secondo comma c.p.p. (Fattispecie relativa a lettura delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel dibattimento di fronte a collegio diversamente composto da quello che aveva deliberato la sentenza).